Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del vice presidente della Giunta provinciale pro-tempore dott. Otto Saurer, giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 79 del 24 gennaio 2000, rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, in virtu' di procura speciale 25 gennaio 2000, autenticata dal segretario della Giunta avv. Adolf Auckenthaler (Rep. n. 19213), dagli avv.ti professori Roland Riz e Sergio Panunzio, e presso il quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 284; Contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica per il regolamento di competenza in relazione al decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro della sanita', del 18 ottobre 1999 (Modalita' di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per comparto Sanita', ai sensi dell'art. 50, comma 8, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1999, n. 296. F a t t o 1. - In base allo Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) la Provincia autonoma di Bolzano e' titolare di competenza primaria legislativa ed amministrativa (artt. 8, n. 1 e 16, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto. La Provincia autonoma di Bolzano e', inoltre, titolare di competenza concorrente, legislativa ed amministrativa, in materia di igiene e sanita' (artt. 9, n. 10 e 16 Statuto). In sede di definizione del c.d. "pacchetto" per il Trentino-Alto Adige, con la norma d'attuazione dello Statuto di cui all'art. 1 del d.lgs. 16 aprile 1992, n. 267 (sostitutiva della norma d'attuazione originariamente contenuta nell'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474) si e' stabilito che spetta alla regione Trentino-Alto Adige il potere di disciplinare "il modello di organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari", mentre spettano alle Province autonome di Trento e Bolzano "le potesta' legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari". Il comma terzo dello stesso articolo aggiunge che "Le competenze provinciali relative allo stato giuridico ed economico del personale addetto alle istituzioni ed enti di cui al secondo comma sono esercitate nei limiti previsti dallo statuto". Alla Provincia autonoma di Bolzano spetta inoltre, ai sensi degli artt. da 78 a 85 dello Statuto di autonomia e relative norme di attuazione, autonomia finanziaria. 2. - Nell'ambito della "razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisioni delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego" effettuata dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, l'art. 50 di tale decreto (sostituito dall'art. 2, d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396) stabilisce che l'ARAN esercita a livello nazionale ogni attivita' relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi (comma 1) e che le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN ai fini della contrattazione integrativa (comma 2). Tuttavia, per quanto riguarda la Provincia ricorrente, il comma 16 dell'anzidetto art. 50, dispone poi specificamente che: "Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro competenza, di agenzie tecniche istituite con legge regionale o provinciale ovvero dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2". Tale espressa sottrazione della Provincia alla necessita' di sottostare al sistema di contrattazione collettiva unificato nell'ARAN e' del resto in linea con il piu' generale principio stabilito dall'art. 73, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 29/1993, secondo cui per la Provincia di Bolzano "Restano salve ... le competenze in materia": cioe', appunto, le competenze in materia di disciplina dei dipendenti provinciali. Cosicche' la Provincia autonoma di Bolzano, in materia di "riforma dell'ordinamento del personale della provincia", ha emanato la legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, la quale si applica anche al personale sanitario. Tale legge (artt. 5 ss.) prevede che tutta la contrattazione collettiva riguardante il personale provinciale - sia quella intercompartimentale che quella di comparto - si svolge in modo del tutto autonomo in ambito provinciale, ed in particolare all'art. 6 dispone che: "la parte negoziale pubblica viene nominata dalla Giunta provinciale e deve attenersi alle direttive impartite dalla medesima". La Provincia non si e' avvalsa quindi per la contrattazione collettiva dell'assistenza dell'ARAN, ma di una propria ed autonoma rappresentanza. 3. - Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 1999, n. 296, e' stato pubblicato il decreto 18 ottobre 1999 del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della sanita', recante: "Modalita' di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto Sanita', ai sensi dell'art. 50, comma 8 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 che disciplina il finanziamento dell'RAN Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni". Tale decreto del 18 ottobre 1999 prevede che a decorrere dal 1o gennaio 1999 tutte le amministrazioni del comparto del "Personale del Servizio sanitario nazionale" devono contribuire al finanziamento dell'ARAN secondo le modalita' disciplinate nel decreto stesso. In particolare l'art. 2 di tale decreto include anche la Provincia autonoma di Bolzano tra i soggetti obbligati al finanziamento dell'agenzia ARAN, obbligando la stessa Provincia, nonche' gli enti da essa dipendenti, a corrispondere contributi all'ARAN. Non solo, ma il decreto prevede anche che in caso di inadempienza da parte della provincia di Bolzano, il Ministero del tesoro viene autorizzato a trattenere i relativi importi sulle somme spettanti alla provincia a qualsiasi titolo, per versarli direttamente all'ARAN. Il suddetto decreto 18 ottobre 1999 e' lesivo delle attribuzioni della Provincia autonoma di Bolzano che lo impugna per i seguenti motivi di: D i r i t t o 1. - Violazione delle attribuzioni della provincia autonoma di Bolzano, nonche' della sua autonomia finanziaria, di cui all'art. 8, n. 1, all'art. 9, n. 10, all'art. 16 ed agli artt. da 78 ad 85 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e delle relative norme di attuazione, (in particolare dell'art. 1 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267 che modifica l'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474). 1. - Con il decreto 18 ottobre 1999 ("Modalita' di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto Sanita', ai sensi dell'art. 50, comma 8 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29") il Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della sanita', ha disciplinato il finanziamento dell'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni). L'ARAN e' stata istituita dall'art. 50 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (cosi' come sostituito dall'art. 2, d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396), ed ha come compito di esercitare a livello nazionale ogni attivita' relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi (comma 1) stabilendo che le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN ai fini della contrattazione integrativa (comma 2). L'ARAN svolge, quindi, l'attivita' di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni nella contrattazione collettiva nazionale (comma 1) e della contrattazione integrativa e di tutte le attivita' inerenti ad essa (comma 2). Secondo l'espresso disposto di cui al comma 16 dell'art. 50 la Provincia autonoma di Bolzano e' esonerata dall'obbligo di avvalersi dell'ARAN: "16. Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro competenza, di agenzie tecniche istituite con legge regionale o provinciale ovvero dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2". La Provincia autonoma in base a tale comma ha continuato, ai sensi della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, a nominare dei propri rappresentanti nella contrattazione collettiva e non si e' mai avvalsa dell'ARAN. Ora pero' il decreto 18 ottobre 1999, qui impugnato, prevede all'art. 1 che a decorrere dal 1o gennaio 1999 tutte le amministrazioni del comparto del "Personale del Servizio sanitario nazionale" devono contribuire al finanziamento dell'ARAN secondo le modalita' disciplinate nel decreto stesso. In particolare l'art. 2 di tale decreto include anche la Provincia autonoma di Bolzano tra i soggetti obbligati al finanziamento dell'agenzia ARAN, obbligando la stessa Provincia, nonche' gli enti da essa dipendenti, a corrispondere contributi all'ARAN. In particolare l'art. 2 dispone che: "1) entro il 31 dicembre di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano l'ammontare complessivo del contributo dovuto all'ARAN per l'anno successivo dalle aziende sanitarie ed ospedaliere e provvedono a ripartirlo a carico di ciascuna di esse sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio presso le medesime aziende, tenuto conto della quota di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'Organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera a), secondo alinea, del d.lgs. n. 29 del 1993. 2) entro il medesimo termine, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a trattenere l'importo dovuto da ciascuna azienda a valere sulle risorse del Fondo sanitario regionale e a versarlo, per conto delle medesime, direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilita' speciale che la stessa intrattiene con la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma. In caso di inadempienza, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su segnalazione dell'ARAN, e' autorizzato a trattenere alle regioni e province autonome interessate l'importo dovuto, a valere sulle erogazioni ad esse spettanti sul Fondo sanitario nazionale, ed a versarlo direttamente per conto delle stesse all'ARAN; per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non accedono al Fondo sanitario nazionale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a trattenere l'importo dovuto a valere sulle somme alle stesse spettanti a qualsiasi titolo ed a versarlo direttamente all'ARAN". Tale disciplina costituisce una evidente lesione delle competenze costituzionali attribuite alla Provincia autonoma di Bolzano (artt. 8, n. l; 9, n. 10; 16, Statuto speciale T.-A.A.; art 2, d.P.R. n. 474/1975), nonche' una lesione dell'autonomia finanziaria della Provincia (artt. da 78 a 85 Statuto speciale T.-A.A. e relative norme di attuazione). Certo non spetta al Ministro della funzione pubblica, di concerto con gli altri Ministri di cui al decreto interministeriale impugnato, obbligare la provincia a contribuire al finanziamento dell'ARAN, quando per legge essa non e' tenuta a servirsi dell'ARAN stessa. Il decreto ministeriale in questione e' stato emanato ai sensi del comma 8, lettera a), dall'art. 50 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, che non e' applicabile alla provincia autonoma di Bolzano. Il comma 8, di tale art. 50 dispone: "8. Per la sua attivita', l'ARAN si avvale: a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per dipendente in servizio. La misura annua del contributo individuale e' concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento di cui all'art. 46, comma 5, ed e' riferita a ciascun biennio contrattuale; b) di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per le altre prestazioni eventualmente richieste, poste a carico dei soggetti che se ne avvalgono". Tale disposizione non e' applicabile alla Provincia autonoma di Bolzano alla quale spetta la competenza primaria in ordine allo stato giuridico ed economico del personale addetto alle istituzioni ed enti sanitari in virtu' dell'espresso disposto di cui all'art. 2, comma 3, d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, come sostituito dall'art. 2 del d.-l. 16 marzo 1992, n. 267 (recante norme di attuazione dello Statuto), che dispone: "Le competenze provinciali relative allo stato giuridico ed economico del personale addetto alle istituzioni ed enti di cui al secondo comma sono esercitate nei limiti previsti dallo statuto". Infatti ai sensi dell'art. 8, n. 1, dello Statuto di autonomia la provincia autonoma di Bolzano ha competenza primaria nella materia dell'ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad esso addetto. In forza di dette norme costituzionali la contrattazione viene svolta esclusivamente a livello locale, senza concorso in forma alcuna da parte dell'ARAN. In tale materia, com'e' noto, ai sensi degli artt. 4 e 8 dello statuto speciale la Provincia e' tenuta al rispetto solo delle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Infatti, come stabilisce il comma 3 dell'art. 1, d.lgs. 29/1993 (cosi' come modificato dall'art. 31 marzo 1998, n. 80): "3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, costituiscono altresi', per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica". A sua volta la Corte costituzionale, con la sentenza n. 182 del 1997, ha ribadito ed ulteriormente chiarito il significato di quella disposizione ed il fatto che la Provincia autonoma e' tenuta al rispetto dei soli principi desumibili dalle leggi n. 421/1992 e n. 59/1997 (ed eventualmente dello stesso d.lgs. n. 29/1993: sent. n. 182/1997, n. 3 della motivazione in diritto). Posto dunque che, nella materia in questione, soltanto i principi stabiliti dalla legge n. 59/1997 (art. 11), e tutt'al piu' i soli principi contenuti anche nel d.lgs. n. 29/1993, vincolano la Provincia autonoma di Bolzano, e' palese che questa non puo' essere tenuta a contribuire al finanziamento dell'ARAN. Infatti nessun principio in tal senso e' desumibile dall'art. 11, comma 4 della legge delega 15 marzo 1997, n. 59, che prevede il riordino ed il potenziamento dell'ARAN (lett. c) e la disciplina della firma della stipula dei contratti collettivi da parte dell'ARAN (lett. f); e non e' desumibile neppure dall'art. 50, d.lgs. n. 29/1993 (come successivamente modificato dall'art. 2, d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396) che ha dato attuazione alla delega. Tutt'al contrario, la disciplina stabilita dai suddetti atti legislativi espressamente fa salva la speciale autonomia della Provincia, e conseguentemente esclude che essa sia rappresentata dall'ARAN - come invece le altre amministrazioni - agli effetti della contrattazione collettiva nazionale, od ai fini della contrattazione provinciale. A cio' si aggiunge il fatto che sin dal 1995 - in base a quanto stabilito dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - la Provincia autonoma di Bolzano (come anche quella di Trento e la regione Valle d'Aosta) provvede al finanziamento del Servizio sanitario provinciale con le proprie risorse, senza alcun apporto da parte del Fondo sanitario nazionale. In conclusione, la Provincia ricorrente e' estranea al sistema della disciplina della contrattazione collettiva imperniata sull'ARAN, di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 29/1993; non e' tenuta ad avvalersi dell'ARAN e per legge ha stabilito di non avvalersene; in particolare, per quanto riguarda il comparto della sanita', essa non partecipa alle risorse del Fondo sanitario nazionale: insomma, la provincia non ha nulla a che vedere con l'ARAN e con le esigenze di finanziamento delle sue attivita'. Pertanto per i motivi e sotto i profili gia' detti, l'impugnato decreto del 18 ottobre 1999 viola le attribuzioni costituzionali della provincia ricorrente e la sua autonomia finanziaria. 2. - Violazione delle attribuzioni costituzionali e dell'autonomia finanziaria della provincia autonoma di cui alle norme gia' indicate. Violazione del principi sul potere di controllo sostitutivo del Governo e del principio di leale collaborazione. Il decreto ministeriale 18 ottobre 1999 e' lesivo delle attribuzioni provinciali anche sotto un ulteriore e subordinato profilo (e la lesione sussiste anche se fossero prime di fondamento le censure precedenti, di carattere piu' radicale). Nel comma 2 dell'art. 2 del decreto qui impugnato e' contenuto una disposizione che - in caso di inadempienza da parte delle Provincia autonoma all'obbligo di trattenere l'importo dovuto da ciascuna azienda a valere sulle risorse del Fondo sanitario "regionale" (in questo caso provinciale) ed a versarlo, per conto delle medesime, direttamente all'ARAN - autorizza il Ministero del tesoro a trattenere l'importo dovuto dalla Provincia autonoma di Bolzano a valere sulle somme alla stessa spettanti a qualsiasi titolo (poiche' la Provincia non accede al Fondo sanitario nazionale) ed a versarlo direttamente all'ARAN. Tale previsione del decreto non trova alcun fondamento nelle disposizioni legislative contenute nell'art. 2 della legge n. 421/1992 a nell'art. 11, comma 4, della legge n. 59/1997 e neppure nell'art. 50 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. Essa puo' trovare una qualche parziale giustificazione per quelle regioni che partecipano alla ripartizione del Fondo sanitario nazionale (e per le quali lo stesso secondo comma dell'art. 2 stabilisce che il Ministero potra' trattenere quanto dovuto appunto sulle erogazioni di quel Fondo ad esse spettanti), ma non puo' trovarne alcuna per quanto riguarda la Provincia ricorrente che dal 1995 non partecipa piu' a quel Fondo. Gia' per questo, dunque, anche la disciplina del secondo comma dell'art. 2 del decreto 18 ottobre 1999 (cosi' come quella del primo comma considerata in precedenza) e' lesiva delle attribuzioni costituzionali della Provincia e della sua autonomia finanziaria. Ma, come gia' si e' detto, la lesione sussiste anche sotto un ulteriore e subordinato profilo. Il decreto prevede un potere sostitutivo del Ministero che e' palesemente incompatibile con i principi piu' volte affermati da codesta ecc.ma Corte (soprattutto a partire dalla sentenza n. 177/1988) in ordine al controllo sostitutivo del Governo nei confronti delle regioni e delle provincie autonome. In primo luogo perche' il potere sostitutivo in questione e' del tutto privo - come si e' gia' detto in precedenza - della necessaria "base legale"; in secondo luogo il potere sostitutivo non e' attribuito specificatamente ad una autorita' di Governo (ad un Ministro), bensi' ad un "Ministero"; infine perche' il suo esercizio da parte del Ministero del tesoro e configurato dalla disciplina del decreto in questione come del tutto "automatico", senza neppure prevedere una previa consultazione della regione o provincia autonoma ritenuta inadempiente, ne' un preventivo invito ad adempiere (fra le tante, oltre alla n. 177/1988, v. anche sentt. n. 37/1991, n. 49/1991, n. 416/1995, e n. 381/1996).