Ricorso  della provincia autonoma di Bolzano, in persona del vice
  presidente  della Giunta provinciale pro-tempore dott. Otto Saurer,
  giusta  deliberazione della Giunta provinciale n. 79 del 24 gennaio
  2000,    rappresentata    e   difesa,   tanto   unitamente   quanto
  disgiuntamente,  in  virtu'  di  procura  speciale 25 gennaio 2000,
  autenticata  dal  segretario  della  Giunta avv. Adolf Auckenthaler
  (Rep.  n. 19213),  dagli  avv.ti  professori  Roland  Riz  e Sergio
  Panunzio,  e  presso  il  quest'ultimo elettivamente domiciliata in
  Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 284;
    Contro  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del
  Presidente del Consiglio in carica per il regolamento di competenza
  in  relazione  al decreto del Ministro per la funzione pubblica, di
  concerto   con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
  programmazione  economica,  e con il Ministro della sanita', del 18
  ottobre  1999  (Modalita'  di trasferimento dei contributi a favore
  dell'ARAN per comparto Sanita', ai sensi dell'art. 50, comma 8, del
  d.lgs.  3 febbraio 1993, n. 29) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
  18 dicembre 1999, n. 296.

                              F a t t o

    1.  -  In base allo Statuto speciale per la regione Trentino-Alto
  Adige  (d.P.R.  31  agosto  1972,  n. 670) la Provincia autonoma di
  Bolzano   e'   titolare   di  competenza  primaria  legislativa  ed
  amministrativa  (artt. 8, n. 1 e 16, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670)
  in  materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale
  ad essi addetto.
    La  Provincia  autonoma  di  Bolzano  e',  inoltre,  titolare  di
  competenza  concorrente,  legislativa ed amministrativa, in materia
  di igiene e sanita' (artt. 9, n. 10 e 16 Statuto).
    In  sede di definizione del c.d. "pacchetto" per il Trentino-Alto
  Adige,  con  la  norma d'attuazione dello Statuto di cui all'art. 1
  del   d.lgs.  16  aprile  1992,  n. 267  (sostitutiva  della  norma
  d'attuazione  originariamente  contenuta  nell'art. 2 del d.P.R. 28
  marzo  1975,  n. 474)  si  e'  stabilito  che  spetta  alla regione
  Trentino-Alto  Adige  il  potere  di  disciplinare  "il  modello di
  organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari", mentre spettano
  alle Province autonome di Trento e Bolzano "le potesta' legislative
  ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle
  istituzioni ed enti sanitari".
    Il  comma terzo dello stesso articolo aggiunge che "Le competenze
  provinciali   relative   allo  stato  giuridico  ed  economico  del
  personale  addetto alle istituzioni ed enti di cui al secondo comma
  sono esercitate nei limiti previsti dallo statuto".
    Alla Provincia autonoma di Bolzano spetta inoltre, ai sensi degli
  artt.  da  78  a  85 dello Statuto di autonomia e relative norme di
  attuazione, autonomia finanziaria.

    2.  -  Nell'ambito  della  "razionalizzazione dell'organizzazione
  delle  amministrazioni  pubbliche e revisioni delle amministrazioni
  pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia di pubblico
  impiego" effettuata dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, l'art. 50 di
  tale  decreto  (sostituito  dall'art. 2,  d.lgs.  4  novembre 1997,
  n. 396)  stabilisce  che  l'ARAN  esercita a livello nazionale ogni
  attivita'  relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei
  contratti    collettivi   e   alla   assistenza   delle   pubbliche
  amministrazioni  ai  fini  dell'uniforme applicazione dei contratti
  collettivi  (comma  1)  e  che le pubbliche amministrazioni possono
  avvalersi  dell'assistenza  dell'ARAN  ai fini della contrattazione
  integrativa (comma 2).
    Tuttavia,  per  quanto riguarda la Provincia ricorrente, il comma
  16  dell'anzidetto  art. 50,  dispone  poi  specificamente che: "Le
  regioni   a   statuto  speciale  e  le  province  autonome  possono
  avvalersi,  per la contrattazione collettiva di loro competenza, di
  agenzie tecniche istituite con legge regionale o provinciale ovvero
  dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2".
    Tale  espressa  sottrazione  della  Provincia  alla necessita' di
  sottostare   al  sistema  di  contrattazione  collettiva  unificato
  nell'ARAN  e'  del  resto  in  linea con il piu' generale principio
  stabilito  dall'art.  73,  comma 1, dello stesso d.lgs. n. 29/1993,
  secondo  cui  per  la  Provincia  di  Bolzano "Restano salve ... le
  competenze in materia": cioe', appunto, le competenze in materia di
  disciplina dei dipendenti provinciali.
    Cosicche'  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  materia  di
  "riforma   dell'ordinamento  del  personale  della  provincia",  ha
  emanato  la  legge  provinciale  10 agosto 1995, n. 16, la quale si
  applica anche al personale sanitario.
    Tale  legge  (artt. 5  ss.)  prevede  che tutta la contrattazione
  collettiva  riguardante  il  personale  provinciale  -  sia  quella
  intercompartimentale che quella di comparto - si svolge in modo del
  tutto  autonomo in ambito provinciale, ed in particolare all'art. 6
  dispone  che:  "la  parte  negoziale  pubblica viene nominata dalla
  Giunta  provinciale e deve attenersi alle direttive impartite dalla
  medesima".
    La  Provincia  non  si  e'  avvalsa  quindi per la contrattazione
  collettiva dell'assistenza dell'ARAN, ma di una propria ed autonoma
  rappresentanza.

    3.  -  Sulla  Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 1999, n. 296, e'
  stato  pubblicato  il  decreto  18  ottobre 1999 del Ministro della
  funzione  pubblica,  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro del
  bilancio  e  della programmazione economica e con il Ministro della
  sanita',  recante:  "Modalita'  di  trasferimento  dei contributi a
  favore  dell'ARAN  per  il comparto Sanita', ai sensi dell'art. 50,
  comma  8  del  d.lgs.  3  febbraio  1993,  n. 29  che disciplina il
  finanziamento  dell'RAN  Agenzia  per  la  rappresentanza negoziale
  delle pubbliche amministrazioni".
    Tale  decreto  del 18 ottobre 1999 prevede che a decorrere dal 1o
  gennaio  1999  tutte le amministrazioni del comparto del "Personale
  del   Servizio   sanitario   nazionale"   devono   contribuire   al
  finanziamento  dell'ARAN  secondo  le  modalita'  disciplinate  nel
  decreto  stesso.  In  particolare  l'art. 2 di tale decreto include
  anche  la Provincia autonoma di Bolzano tra i soggetti obbligati al
  finanziamento  dell'agenzia  ARAN,  obbligando la stessa Provincia,
  nonche'  gli  enti  da  essa dipendenti, a corrispondere contributi
  all'ARAN.
    Non solo, ma il decreto prevede anche che in caso di inadempienza
  da  parte della provincia di Bolzano, il Ministero del tesoro viene
  autorizzato  a  trattenere i relativi importi sulle somme spettanti
  alla  provincia  a  qualsiasi  titolo,  per  versarli  direttamente
  all'ARAN.
    Il  suddetto decreto 18 ottobre 1999 e' lesivo delle attribuzioni
  della  Provincia  autonoma di Bolzano che lo impugna per i seguenti
  motivi di:

                            D i r i t t o

    1.  -  Violazione  delle attribuzioni della provincia autonoma di
  Bolzano,  nonche'  della sua autonomia finanziaria, di cui all'art.
  8,  n. 1,  all'art. 9, n. 10, all'art. 16 ed agli artt. da 78 ad 85
  del  d.P.R.  31  agosto  1972,  n. 670,  statuto  speciale  per  il
  Trentino-Alto  Adige,  e  delle  relative  norme di attuazione, (in
  particolare  dell'art.  1  del  d.lgs.  16  marzo  1992, n. 267 che
  modifica l'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474).

    1. -  Con il decreto 18 ottobre 1999 ("Modalita' di trasferimento
  dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto Sanita', ai sensi
  dell'art.  50,  comma  8  del  d.lgs.  3  febbraio 1993, n. 29") il
  Ministro  della  funzione pubblica, di concerto con il Ministro del
  tesoro  del  bilancio  e  della  programmazione  economica e con il
  Ministro  della sanita', ha disciplinato il finanziamento dell'ARAN
  (Agenzia   per   la   rappresentanza   negoziale   delle  pubbliche
  amministrazioni).
    L'ARAN  e'  stata  istituita  dall'art. 50  del d.lgs. 3 febbraio
  1993,  n. 29  (cosi' come sostituito dall'art. 2, d.lgs. 4 novembre
  1997, n. 396), ed ha come compito di esercitare a livello nazionale
  ogni attivita' relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione
  dei   contratti   collettivi  e  alla  assistenza  delle  pubbliche
  amministrazioni  ai  fini  dell'uniforme applicazione dei contratti
  collettivi  (comma  1)  stabilendo che le pubbliche amministrazioni
  possono   avvalersi   dell'assistenza   dell'ARAN   ai  fini  della
  contrattazione integrativa (comma 2).
    L'ARAN   svolge,  quindi,  l'attivita'  di  rappresentanza  delle
  pubbliche amministrazioni nella contrattazione collettiva nazionale
  (comma  1)  e  della  contrattazione  integrativa  e  di  tutte  le
  attivita' inerenti ad essa (comma 2).
    Secondo  l'espresso  disposto  di cui al comma 16 dell'art. 50 la
  Provincia   autonoma   di  Bolzano  e'  esonerata  dall'obbligo  di
  avvalersi  dell'ARAN:  "16.  Le  regioni  a  statuto  speciale e le
  province   autonome   possono   avvalersi,  per  la  contrattazione
  collettiva  di  loro  competenza, di agenzie tecniche istituite con
  legge  regionale  o provinciale ovvero dell'assistenza dell'ARAN ai
  sensi del comma 2".
    La  Provincia  autonoma  in  base  a tale comma ha continuato, ai
  sensi della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, a nominare dei
  propri  rappresentanti  nella contrattazione collettiva e non si e'
  mai avvalsa dell'ARAN.
    Ora  pero'  il  decreto  18  ottobre 1999, qui impugnato, prevede
  all'art. 1   che   a   decorrere  dal  1o  gennaio  1999  tutte  le
  amministrazioni  del comparto del "Personale del Servizio sanitario
  nazionale" devono contribuire al finanziamento dell'ARAN secondo le
  modalita' disciplinate nel decreto stesso.
    In   particolare  l'art. 2  di  tale  decreto  include  anche  la
  Provincia   autonoma   di  Bolzano  tra  i  soggetti  obbligati  al
  finanziamento  dell'agenzia  ARAN,  obbligando la stessa Provincia,
  nonche'  gli  enti  da  essa dipendenti, a corrispondere contributi
  all'ARAN.
    In particolare l'art. 2 dispone che:
        "1)  entro  il  31  dicembre di ciascun anno, le regioni e le
  province  autonome  di  Trento e di Bolzano individuano l'ammontare
  complessivo  del  contributo  dovuto all'ARAN per l'anno successivo
  dalle  aziende sanitarie ed ospedaliere e provvedono a ripartirlo a
  carico  di  ciascuna  di esse sulla base dei dati forniti dal conto
  annuale  del  personale  in  servizio  presso  le medesime aziende,
  tenuto  conto  della quota di contributo individuale concordata tra
  l'ARAN  e  l'Organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai
  sensi dell'art. 50, comma 8, lettera a), secondo alinea, del d.lgs.
  n. 29 del 1993.
        2)  entro  il  medesimo  termine,  le  regioni  e le province
  autonome  di  Trento e di Bolzano provvedono a trattenere l'importo
  dovuto  da  ciascuna  azienda  a  valere  sulle  risorse  del Fondo
  sanitario  regionale  e  a  versarlo,  per  conto  delle  medesime,
  direttamente  all'ARAN  mediante  accreditamento sulla contabilita'
  speciale  che  la  stessa  intrattiene  con la sezione di tesoreria
  provinciale  dello  Stato  di  Roma.  In  caso  di inadempienza, il
  Ministero   del   tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione
  economica,  su  segnalazione dell'ARAN, e' autorizzato a trattenere
  alle  regioni  e  province autonome interessate l'importo dovuto, a
  valere  sulle  erogazioni  ad  esse  spettanti  sul Fondo sanitario
  nazionale,  ed  a  versarlo  direttamente  per  conto  delle stesse
  all'ARAN;  per  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
  Bolzano  che non accedono al Fondo sanitario nazionale il Ministero
  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica e'
  autorizzato a trattenere l'importo dovuto a valere sulle somme alle
  stesse  spettanti  a  qualsiasi  titolo  ed a versarlo direttamente
  all'ARAN".
    Tale disciplina costituisce una evidente lesione delle competenze
  costituzionali   attribuite  alla  Provincia  autonoma  di  Bolzano
  (artt. 8,  n. l;  9,  n. 10;  16,  Statuto speciale T.-A.A.; art 2,
  d.P.R. n. 474/1975), nonche' una lesione dell'autonomia finanziaria
  della  Provincia  (artt. da  78  a  85  Statuto  speciale T.-A.A. e
  relative  norme  di attuazione). Certo non spetta al Ministro della
  funzione  pubblica,  di  concerto  con gli altri Ministri di cui al
  decreto  interministeriale  impugnato,  obbligare  la  provincia  a
  contribuire  al  finanziamento dell'ARAN, quando per legge essa non
  e' tenuta a servirsi dell'ARAN stessa.
    Il  decreto  ministeriale  in questione e' stato emanato ai sensi
  del  comma  8, lettera a), dall'art. 50 del d.lgs. 3 febbraio 1993,
  n. 29,  che  non e' applicabile alla provincia autonoma di Bolzano.
  Il  comma  8,  di  tale  art. 50 dispone: "8. Per la sua attivita',
  l'ARAN  si avvale: a) delle risorse derivanti da contributi posti a
  carico delle singole amministrazioni dei vari comparti, corrisposti
  in  misura  fissa  per  dipendente in servizio. La misura annua del
  contributo  individuale  e'  concordata tra l'ARAN e l'organismo di
  coordinamento di cui all'art. 46, comma 5, ed e' riferita a ciascun
  biennio   contrattuale;   b)   di   quote   per  l'assistenza  alla
  contrattazione integrativa e per le altre prestazioni eventualmente
  richieste, poste a carico dei soggetti che se ne avvalgono".
    Tale  disposizione  non e' applicabile alla Provincia autonoma di
  Bolzano  alla  quale  spetta  la competenza primaria in ordine allo
  stato giuridico ed economico del personale addetto alle istituzioni
  ed   enti   sanitari   in  virtu'  dell'espresso  disposto  di  cui
  all'art. 2,  comma 3, d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, come sostituito
  dall'art.  2  del  d.-l. 16 marzo  1992,  n. 267  (recante norme di
  attuazione  dello Statuto), che dispone: "Le competenze provinciali
  relative  allo  stato  giuridico ed economico del personale addetto
  alle  istituzioni  ed  enti di cui al secondo comma sono esercitate
  nei limiti previsti dallo statuto".
    Infatti ai sensi dell'art. 8, n. 1, dello Statuto di autonomia la
  provincia  autonoma di Bolzano ha competenza primaria nella materia
  dell'ordinamento  degli  uffici provinciali e del personale ad esso
  addetto.
    In  forza  di  dette norme costituzionali la contrattazione viene
  svolta  esclusivamente  a  livello  locale, senza concorso in forma
  alcuna da parte dell'ARAN.
    In  tale  materia,  com'e' noto, ai sensi degli artt. 4 e 8 dello
  statuto  speciale  la  Provincia  e'  tenuta al rispetto solo delle
  norme  fondamentali  di riforma economico-sociale della Repubblica.
  Infatti,  come  stabilisce  il  comma 3 dell'art. 1, d.lgs. 29/1993
  (cosi'  come  modificato  dall'art.  31  marzo 1998, n. 80): "3. Le
  disposizioni    del   presente   decreto   costituiscono   principi
  fondamentali  ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Le regioni
  a  statuto  ordinario  si  attengono  ad  esse  tenendo conto delle
  peculiarita' dei rispettivi ordinamenti.
    I  principi  desumibili  dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,
  n. 421  e  dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
  costituiscono  altresi', per le regioni a statuto speciale e per le
  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, norme fondamentali di
  riforma economico-sociale della Repubblica".
    A  sua  volta la Corte costituzionale, con la sentenza n. 182 del
  1997,  ha  ribadito  ed  ulteriormente  chiarito  il significato di
  quella disposizione ed il fatto che la Provincia autonoma e' tenuta
  al  rispetto dei soli principi desumibili dalle leggi n. 421/1992 e
  n. 59/1997  (ed eventualmente dello stesso d.lgs. n. 29/1993: sent.
  n. 182/1997, n. 3 della motivazione in diritto).
    Posto dunque che, nella materia in questione, soltanto i principi
  stabiliti  dalla  legge n. 59/1997 (art. 11), e tutt'al piu' i soli
  principi  contenuti  anche  nel  d.lgs.  n. 29/1993,  vincolano  la
  Provincia autonoma di Bolzano, e' palese che questa non puo' essere
  tenuta a contribuire al finanziamento dell'ARAN.
    Infatti nessun principio in tal senso e' desumibile dall'art. 11,
  comma  4  della  legge  delega 15 marzo 1997, n. 59, che prevede il
  riordino  ed  il  potenziamento dell'ARAN (lett. c) e la disciplina
  della  firma  della  stipula  dei  contratti  collettivi  da  parte
  dell'ARAN  (lett.  f);  e  non  e' desumibile neppure dall'art. 50,
  d.lgs.  n. 29/1993  (come  successivamente  modificato dall'art. 2,
  d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396) che ha dato attuazione alla delega.
    Tutt'al  contrario,  la  disciplina  stabilita  dai suddetti atti
  legislativi  espressamente  fa  salva  la  speciale autonomia della
  Provincia,  e  conseguentemente  esclude che essa sia rappresentata
  dall'ARAN  -  come  invece  le altre amministrazioni - agli effetti
  della   contrattazione  collettiva  nazionale,  od  ai  fini  della
  contrattazione provinciale.
    A  cio'  si aggiunge il fatto che sin dal 1995 - in base a quanto
  stabilito  dall'art.  34,  comma  3,  della legge 23 dicembre 1994,
  n. 724  -  la  Provincia  autonoma di Bolzano (come anche quella di
  Trento  e  la  regione Valle d'Aosta) provvede al finanziamento del
  Servizio  sanitario provinciale con le proprie risorse, senza alcun
  apporto da parte del Fondo sanitario nazionale.
    In  conclusione,  la  Provincia ricorrente e' estranea al sistema
  della   disciplina   della   contrattazione  collettiva  imperniata
  sull'ARAN,  di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 29/1993; non e' tenuta
  ad avvalersi dell'ARAN e per legge ha stabilito di non avvalersene;
  in particolare, per quanto riguarda il comparto della sanita', essa
  non  partecipa alle risorse del Fondo sanitario nazionale: insomma,
  la provincia non ha nulla a che vedere con l'ARAN e con le esigenze
  di finanziamento delle sue attivita'. Pertanto per i motivi e sotto
  i profili gia' detti, l'impugnato decreto del 18 ottobre 1999 viola
  le  attribuzioni costituzionali della provincia ricorrente e la sua
  autonomia finanziaria.

    2.    -    Violazione   delle   attribuzioni   costituzionali   e
  dell'autonomia  finanziaria  della  provincia  autonoma di cui alle
  norme   gia'  indicate.  Violazione  del  principi  sul  potere  di
  controllo   sostitutivo  del  Governo  e  del  principio  di  leale
  collaborazione.
    Il   decreto   ministeriale  18  ottobre  1999  e'  lesivo  delle
  attribuzioni  provinciali  anche  sotto  un ulteriore e subordinato
  profilo (e la lesione sussiste anche se fossero prime di fondamento
  le censure precedenti, di carattere piu' radicale).
    Nel  comma  2  dell'art. 2 del decreto qui impugnato e' contenuto
  una  disposizione  che  -  in  caso  di inadempienza da parte delle
  Provincia  autonoma  all'obbligo  di trattenere l'importo dovuto da
  ciascuna  azienda  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo  sanitario
  "regionale"  (in  questo caso provinciale) ed a versarlo, per conto
  delle  medesime, direttamente all'ARAN - autorizza il Ministero del
  tesoro  a  trattenere  l'importo dovuto dalla Provincia autonoma di
  Bolzano  a  valere  sulle  somme  alla stessa spettanti a qualsiasi
  titolo   (poiche'  la  Provincia  non  accede  al  Fondo  sanitario
  nazionale) ed a versarlo direttamente all'ARAN.
    Tale  previsione  del  decreto  non  trova alcun fondamento nelle
  disposizioni   legislative   contenute   nell'art.  2  della  legge
  n. 421/1992  a  nell'art. 11,  comma  4,  della  legge n. 59/1997 e
  neppure nell'art. 50 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
    Essa puo' trovare una qualche parziale giustificazione per quelle
  regioni  che  partecipano  alla  ripartizione  del  Fondo sanitario
  nazionale  (e  per  le  quali  lo  stesso secondo comma dell'art. 2
  stabilisce che il Ministero potra' trattenere quanto dovuto appunto
  sulle  erogazioni  di  quel  Fondo  ad esse spettanti), ma non puo'
  trovarne alcuna per quanto riguarda la Provincia ricorrente che dal
  1995 non partecipa piu' a quel Fondo.
    Gia'  per  questo,  dunque, anche la disciplina del secondo comma
  dell'art.  2  del  decreto  18  ottobre 1999 (cosi' come quella del
  primo comma considerata in precedenza) e' lesiva delle attribuzioni
  costituzionali  della  Provincia e della sua autonomia finanziaria.
  Ma,  come  gia'  si  e'  detto,  la lesione sussiste anche sotto un
  ulteriore e subordinato profilo.
    Il  decreto  prevede  un  potere sostitutivo del Ministero che e'
  palesemente  incompatibile  con  i principi piu' volte affermati da
  codesta   ecc.ma   Corte  (soprattutto  a  partire  dalla  sentenza
  n. 177/1988)  in  ordine  al  controllo sostitutivo del Governo nei
  confronti delle regioni e delle provincie autonome.
    In  primo luogo perche' il potere sostitutivo in questione e' del
  tutto  privo  -  come  si  e'  gia'  detto  in  precedenza  - della
  necessaria  "base  legale";  in secondo luogo il potere sostitutivo
  non  e' attribuito specificatamente ad una autorita' di Governo (ad
  un  Ministro),  bensi'  ad  un  "Ministero";  infine perche' il suo
  esercizio  da  parte  del  Ministero del tesoro e configurato dalla
  disciplina  del  decreto  in questione come del tutto "automatico",
  senza  neppure  prevedere  una previa consultazione della regione o
  provincia  autonoma ritenuta inadempiente, ne' un preventivo invito
  ad adempiere (fra le tante, oltre alla n. 177/1988, v. anche sentt.
  n. 37/1991, n. 49/1991, n. 416/1995, e n. 381/1996).